Statuto

STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA

Art. 1 Federazione Italiana della Caccia

1.1 La Federazione Italiana della Caccia (di seguito F.I.d.C. o Federazione), fondata l’1-1-1900, riconosciuta dalla legge 27 dicembre 1977 n. 968 e dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157, è associazione nazionale democratica ed apartitica costituita dalle associazioni dei cacciatori in essa federate.

La F.I.d.C., ha personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1978.

1.2 La Federazione Italiana della Caccia ha sede in Roma.

 

Art. 2 Fini Istituzionali della F.I.d.C.

2.1 La Federazione promuove la caccia considerata attività avente valenza sociale e culturale con la quale l’individuo svolge la sua personalità concorrendo al progresso materiale e spirituale della società.

2.2 La Federazione promuove, tutela e sostiene una moderna cultura della caccia, cultura tesa alla conservazione, all’uso razionale delle risorse naturali rinnovabili ed alla difesa dell’ambiente e della biodiversità.

2.3 La Federazione tutela gli interessi dei cacciatori promuovendone e coordinandone l’organizzazione. La F.I.d.C. non ha scopi di lucro. Con riferimento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Testo Unico sulla Privacy), la Federazione e le Associazioni o Società da essa controllate, nel pieno rispetto del decreto stesso, si riservano la possibilità di utilizzare i dati personali dei propri associati per le finalità strettamente connesse e strumentali all’attività della Federazione stessa precisando che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

2.4 In relazione a tali finalità la F.I.d.C. collabora, tramite le proprie strutture periferiche ed i propri associati, ad iniziative di carattere ecologico, di attività di sostegno alle istituzioni nel settore di previsione, prevenzione e soccorso alla popolazione previste dal Sistema Nazionale di Protezione Civile, di prevenzione quali l’azione antincendio, di prevenzione del bracconaggio, di vigilanza sulle acque interne, previa emanazione di provvedimenti amministrativi, ove espressamente contemplati da legge statale o regionale nei singoli specifici settori considerati, di autorizzazione o di abilitazione allo svolgimento, in funzione di ausiliari degli organi della pubblica amministrazione, delle attività connesse all’esercizio delle predette funzioni, di sostegno ed organizzazione di manifestazioni inerenti la ruralità, gli usi, le consuetudini e tradizioni popolari.

2.5 Le Associazioni regionali e delle Province autonome, le associazioni settoriali e confederate potranno, con espressa indicazione nello statuto o regolamento interno, creare distaccamenti operativi tra gli associati, con organizzazione specifica per interventi di Protezione Civile, comunicandone, tempestivamente, alla F.I.d.C. la costituzione, gli ambiti operativi e le note organizzative.

Le attività sopra descritte saranno organizzate, coordinate e gestite dalla F.I.d.C. che indirà riunioni periodiche con le sedi regionali al fine di diffondere omogeneamente, sul territorio nazionale le potenzialità operative della F.I.d.C.

Le sopracitate attività ed organizzazione potranno essere realizzate previa l’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione da parte della pubblica amministrazione di cui all’art. 2.2.

2.6 La F.I.d.C. promuove ed organizza l’attività sportiva ed agonistica riconducibile alla cultura ed alle tradizioni venatorie.

2.7 La F.I.d.C. aderisce alle associazioni venatorie europee ed internazionali.

2.8 Per l’espletamento dei propri compiti la Federazione può assumere partecipazioni in società, anche in qualità di socio di maggioranza e può creare nuovi organismi strumentali alle finalità istituzionali della F.I.d.C.

2.9 Possono essere affiliate alla Federazione associazioni e/o organizzazioni che abbiano natura e finalità coerenti con gli scopi della Federazione stessa.

Il Consiglio Nazionale determina condizioni, tipo e modalità della suddetta affiliazione.

2.10 La Federazione, con deliberazione del Consiglio nazionale, può stipulare i protocolli d’intesa o patti federativi con altre associazioni ed organizzazioni.

I protocolli e i patti determinano condizioni, tipo e modalità dei suddetti rapporti.

2.11 La Federazione, con deliberazione dell’Assemblea, su proposta del Consiglio di Presidenza, può approvare progetti di confederazione, di fusione, di accorpamento e di unione con altre associazioni.

Art. 2-bis Soci della Federazione Italiana della Caccia

2-bis.1 Nel presente Statuto i termini “socio” e “associato”, comunque declinati, sono considerati termini aventi lo stesso significato.

2-bis.2. Sono soci della Federazione Italiana della Caccia coloro che sottoscrivono le varie tipologie di tessera della Federazione Italiana della Caccia mediante tesseramento annuale.

Il vincolo di associazione si costituisce con il versamento della quota associativa con copertura assicurativa per perseguire i fini istituzionali.

La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione nei casi dei trasferimenti mortis causa.

Il mancato rinnovo annuale della tessera associativa è causa di decadenza dalla qualità di socio.

Tutti i soci godono di uguali diritti e doveri e partecipano alle attività dell’Associazione con piena parità.

Art. 3 Associazioni Federate e delle Province autonome

3.1 Il Consiglio nazionale delibera, a domanda, l’ammissione alla Federazione delle associazioni di cacciatori regionali e delle province autonome aventi propria personalità giuridica.

3.2 Le associazioni federate, comprese quelle di diritto ai sensi del successivo comma 3, debbono adottare uno statuto compatibile con quello della F.I.d.C. ratificato dal Consiglio nazionale che garantisca la natura democratica dell’associazione e ne preveda la rappresentanza delle minoranze in seno agli organi associativi. Lo Statuto delle associazioni federate può prevedere l’articolazione provinciale ed interprovinciale delle stesse.

3.3 Sono federate di diritto alla F.I.d.C., conservando la denominazione della regione o della provincia autonoma di appartenenza, le associazioni regionali e le province autonome di Trento e Bolzano i cui statuti, nel rispetto della relativa autonomia, siano stati già adottati dai rispettivi Consigli e ratificati dal Consiglio Nazionale della Federazione.

3.4 Le associazioni federate operano sul territorio di competenza nel rispetto delle scelte e degli indirizzi approvati dagli organi della Federazione. La Federazione ha facoltà di effettuare attività di vigilanza sulle Associazioni federate.

3.5 Il patrimonio delle associazioni federate è costituito dai beni mobili ed immobili risultanti dall’inventario e dal conto consuntivo. Le Associazioni federate devono inviare alla Federazione, annualmente, il conto consuntivo.

3.6 Le associazioni federate rispondono alle obbligazioni contratte, nonché per gli obblighi fiscali, esclusivamente con il proprio patrimonio, fermo restando quanto previsto dall’art. 18 del codice civile.

3.7 All’atto dell’adesione tutti gli iscritti alle associazioni entrano a far parte della F.I.d.C. acquisendo la tessera federale, comprensiva della copertura assicurativa.

3.8 Le associazioni federate e i singoli tesserati hanno il diritto di fregiarsi del simbolo federale, partecipare alle attività federali, usufruire dei servizi, delle agevolazioni e delle provvidenze offerte dalla F.I.d.C.

3.9 I presidenti provinciali possono esercitare il diritto di voto in seno all’Assemblea nazionale qualora abbiano effettuato il versamento alla Federazione delle quote della tessera, nel rispetto delle modalità, forme e tempi disciplinati dal regolamento di attuazione.

Art. 4 Associazioni settoriali specialistiche

4.1 La Federazione, al fine di poter supportare una propria compiuta politica venatoria, può costituire associazioni settoriali che, nell’ambito della specifica specializzazione venatoria, dovranno sviluppare anche programmi di studio e monitoraggio sul settore.

4.2 Le associazioni settoriali devono concordare con il Consiglio di Presidenza il programma di attività ed il relativo finanziamento.

4.3 Il Consiglio nazionale:

  1. approva lo statuto e le sue modifiche;
  2. ratifica l’elezione degli organi nazionali dell’associazione;
  3. dispone lo scioglimento delle associazioni che operino in contrasto con lo statuto e con le linee programmatiche della Federazione.

Art. 5 Associazioni Confederate

5.1 Altre Associazioni venatorie nazionali e regionali, possono confederarsi alla F.I.d.C., stipulando un patto federativo che stabilisca fini e modalità della confederazione, ferma restando la propria autonomia organizzativa, gestionale e patrimoniale.

5.2 Le Associazioni di cui al precedente comma 1 eleggono i propri rappresentanti in seno all’Assemblea nazionale di cui all’art. 7, con procedure e criteri analoghi a quelli in vigore nella F.I.d.C.

5.3 I soci delle Associazioni Confederate hanno gli stessi diritti e doveri dei soci della F.I.d.C.

Art. 6 Organizzazione della F.I.d.C.

6.1 Sono organi della F.I.d.C.:

  • L’Assemblea Nazionale;
  • Il Presidente;
  • Il Consiglio di Presidenza;
  • Il Consiglio Nazionale.

6.2 Sono organi disciplinari e di controllo:

  • Il Collegio dei probiviri;
  • Il Collegio dei revisori contabili;

Art. 7 Assemblea Nazionale

7.1 L’Assemblea nazionale è costituita dai Presidenti delle sezioni provinciali delle associazioni federate e confederate; nel caso in cui queste ultime siano prive di organizzazione a livello provinciale partecipano all’assemblea i presidenti nazionali o regionali. Nel caso di impedimento i presidenti possono farsi rappresentare da un vicepresidente all’uopo delegato per iscritto. Il diritto di voto spetta a tutti gli associati per il tramite dei presidenti provinciali. Ciascuna sezione Provinciale o Interprovinciale esprime tanti voti quanto sono i propri associati iscritti alla sezione stessa.

7.2 Partecipano all’assemblea nazionale, senza diritto di voto, il Presidente, i Vicepresidenti, i componenti del Consiglio di Presidenza, i Consiglieri nazionali, il past president, i Presidenti delle associazioni settoriali, il Collegio dei Revisori contabili ed il Collegio dei Probiviri.

7.3 I voti vengono conteggiati in base alla rappresentatività dei singoli componenti dell’assemblea: ogni componente esprime un voto ponderato secondo il numero degli iscritti rappresentati.

7.4 L’Assemblea nazionale è convocata dal Presidente della Federazione o da chi ne fa le veci ai sensi del successivo art. 8.3:

a) in via straordinaria ogni anno, con preavviso di almeno 30 giorni per:

  • approvare il bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio nazionale;
  • approvare il documento di indirizzo economico e programmatico;
  • delegare al Consiglio Nazionale la gestione del bilancio, comprese le necessarie variazioni;
  • verificare l’attuazione delle linee programmatiche delle Federazione;

b) in via ordinaria ogni 5 anni elegge il Presidente nazionale, tre Vicepresidenti, i componenti del Consiglio di Presidenza, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori contabili.

7.5 Con preavviso di 30 giorni la metà più uno dei consiglieri nazionali che rappresentino più del 50% degli associati può convocare l’Assemblea nazionale in seduta straordinaria.

7.6 L’Assemblea Nazionale deve essere fissata in prima ed in seconda convocazione: In prima convocazione è validamente costituita se sono presenti i componenti che rappresentino la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, fissata nello stesso luogo della prima e almeno un’ora dopo, è validamente costituita se sono presenti i componenti che rappresentino almeno un terzo degli associati. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando riportino l’approvazione di almeno la metà più uno dei voti rappresentati. L’Assemblea nazionale che procede all’elezione degli organi è validamente costituita, anche in seconda convocazione, se sono presenti i componenti che rappresentino la metà più uno degli associati.

7.7 L’Assemblea nazionale elegge, con maggioranza semplice, il presidente dell’assemblea.

7.8 La Commissione elettorale, composta da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio nazionale nella riunione in cui viene deliberata la data di convocazione dell’Assemblea, svolge funzioni di verifica dei poteri, di controllo sull’ammissibilità delle candidature, di scrutinio, di direzione e controllo delle operazioni di voto e di risoluzione delle controversie concernenti le operazioni stesse.

7.9 L’Assemblea Nazionale ha il compito di provvedere:

  1. alla elezione del Presidente federale;
  2. alla elezione dei Vicepresidenti;
  3. alla elezione dei componenti del Consiglio di Presidenza;
  4. alla elezione del Collegio dei Probiviri;
  5. alla elezione del Collegio dei Revisori contabili;
  6. all’approvazione degli indirizzi programmatici della Federazione ed alla verifica dell’attuazione degli stessi;
  7. alle eventuali modifiche statutarie
  8. all’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio nazionale;
  9. all’approvazione di eventuali progetti di confederazione, di fusione, di accorpamento e di unione con un’altra associazione;
  10. all’approvazione del regolamento attuativo dello statuto.

7.10 Le votazioni avvengono a scrutinio palese salvo quelle per l’elezione del Presidente, dei vice Presidenti, dei componenti del Consiglio di Presidenza, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori contabili.

7.11 Per l’approvazione delle deliberazioni dell’Assemblea è necessaria la maggioranza semplice. Per l’elezione del Presidente, dei vice Presidenti, dei componenti del Consiglio di Presidenza, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori contabili è necessaria la maggioranza assoluta dei voti rappresentati. Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

Art. 8 Presidente della Federazione

8.1 Il Presidente deve essere cittadino italiano ed è eletto dall’Assemblea nazionale, fra i tesserati della Federazione da almeno cinque anni e deve aver ricoperto o ricopra una carica elettiva nell’associazione almeno a livello provinciale, secondo i sistemi di votazione e modalità stabiliti dal regolamento di attuazione.

8.2 Ha la rappresentanza legale della F.I.d.C. e ne firma gli atti.

8.3 Convoca l’Assemblea nazionale, convoca e presiede il Consiglio nazionale e il Consiglio di Presidenza.

8.4 Dà attuazione ai deliberati degli organi collegiali ed è responsabile nei confronti della Federazione del perseguimento delle finalità statutarie.

8.5 In caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente, le funzioni vicarie sono esercitate dal Vicepresidente più anziano in carica ovvero, in caso di parità, dal più anziano di età, il quale continua a svolgere le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo eletto.

Il supplente dovrà convocare l’Assemblea per l’elezione del Presidente entro trenta giorni.

Le elezioni dovranno svolgersi entro i trenta giorni successivi.

8.6 Il Presidente attribuisce e revoca deleghe ai Vicepresidenti ed, eventualmente, ai componenti del Consiglio di Presidenza ed ai Consiglieri nazionali per la trattazione di singoli affari o per la partecipazione in commissioni interne od esterne.

8.7 Il Presidente è responsabile dell’organizzazione degli uffici centrali della F.I.d.C. e ne nomina, sentito il Consiglio di Presidenza, un coordinatore.

8.8 Il presidente nazionale uscente acquisisce la qualifica di past president e può partecipare, senza diritto di voto, alle Assemblee ed alle sedute del Consiglio nazionale.

Art. 9 Vicepresidenti della F.I.d.C.

9.1 I Vicepresidenti sono tre in rappresentanza del nord del centro e del sud e vengono eletti dall’Assemblea nazionale secondo modalità di votazione stabilite dal regolamento di attuazione.

Possono essere proposti per l’elezione a vicepresidente i tesserati che ricoprono o abbiano ricoperto incarichi direttivi nella Federazione almeno a livello provinciale.

9.2 Esercitano le funzioni proprie del Consiglio di Presidenza nonché quelle delegate dal Presidente.

9.3 Un Vicepresidente, qualora non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio di Presidenza e non comprovi le assenze con fondate ragioni, decade automaticamente dalla carica.

9.4 Il Presidente, in caso di impedimento temporaneo o di assenza, è sostituito dal Vicepresidente vicario.

9.5 In caso di dimissioni o di impedimento definitivo di un Vicepresidente, l’Assemblea nazionale provvede ad eleggere il suo sostituto nella prima riunione utile in conformità con le norme elettorali contemplate nel Regolamento di attuazione.

Art. 10 Consiglio nazionale

10.1 Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dai Presidenti delle associazioni federate e confederate e dai Presidenti delle associazioni settoriali.

Il diritto di voto spetta esclusivamente ai Presidenti delle associazioni federate e confederate o ai loro delegati.

10.2 Il Presidente di un’associazione federata o confederata può delegare, per ragioni di necessità, un vicepresidente per le riunioni del Consiglio nazionale.

10.3 Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente almeno sei volte l’anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta e motivata la metà più uno dei componenti che rappresentino la metà più uno degli associati.

10.4 I voti vengono conteggiati in base alla rappresentatività dei singoli membri del Consiglio: ogni membro esprime un voto ponderato secondo il numero degli iscritti rappresentati.

10.5 Ogni riunione deve essere registrata e ne viene redatto un verbale sintetico.

10.6 Il Consiglio nazionale provvede:

a) a dare attuazione agli indirizzi programmatici espressi dall’Assemblea nazionale, anche attraverso le variazioni di bilancio ai sensi del regolamento di attuazione;

b) all’acquisizione, all’amministrazione ed all’alienazione dei beni immobili e delle quote societarie appartenenti alla Federazione, nel rispetto del regolamento di cui all’art. 7.9 lett. j);

c) alla determinazione del costo della tessera associativa ed alla relativa ripartizione delle somme;

d) ad approvare lo Statuto delle associazioni settoriali e a ratificare l’elezione dei loro organi associati;

e) alla ratifica degli statuti delle associazioni federate;

f) promuove l’azione disciplinare nanti il Collegio dei Probiviri nei confronti dei dirigenti federali;

g) a commissariare le associazioni federate nei casi previsti dallo statuto;

h) ad approvare i regolamenti di funzionamento di cui la Federazione intenderà dotarsi.

Art. 11 Consiglio di Presidenza

11.1 Il Consiglio di presidenza è composto da nove membri: il Presidente, tre Vicepresidenti e cinque Consiglieri.

11.2 Il Consiglio di Presidenza è l’organo esecutivo della Federazione il quale gestisce l’ordinaria e la straordinaria amministrazione nei limiti stabiliti dal regolamento di attuazione; delibera sulle materie non rimesse dal presente statuto alla competenza esclusiva di altri organi; può adottare deliberazioni in via di urgenza, che dovranno essere sottoposte a ratifica dal Consiglio nazionale nella prima riunione utile.

11.3 Un componente del Consiglio di Presidenza, qualora non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio di Presidenza e non comprovi le assenze con fondate ragioni, decade automaticamente dalla carica e viene sostituito con un nuovo eletto nella prima riunione utile dell’Assemblea nazionale.

11.4 La carica di Presidente è incompatibile con quello di Presidente di associazione federata o di Presidente di sezione provinciale di associazione federata.

Art. 12 Collegio dei probiviri

12.1 Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea nazionale fra i tesserati della Federazione, dei quali almeno uno esercente o che abbia esercitato attività forense o giudiziaria, secondo i sistemi di votazione e modalità stabiliti al regolamento di attuazione, per la durata di cinque anni. Il Collegio elegge nel proprio ambito, con voto segreto, il Presidente.

12.2 Il Collegio ha sede in Roma presso gli uffici della F.I.d.C. e le sue sedute sono valide se vi partecipano almeno tre membri. Decide sui conflitti insorti tra gli organi della F.I.d.C., tra questi e le Associazioni federate, tra i singoli iscritti e la Federazione, nonché sui provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti federali.

12.3 Il Collegio giudica su istanza di ciascuna delle parti in conflitto, mentre per i provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti federali l’iniziativa spetta al Consiglio nazionale. Pubblica le proprie decisioni entro novanta giorni dal ricevimento delle istanze, dopo aver sentito tutte le parti.

Art. 13 Collegio dei Revisori contabili della F.I.d.C.

13.1 Il Collegio dei Revisori contabili è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea nazionale fra gli iscritti al registro nazionale dei Revisori Contabili secondo sistemi di votazione e modalità stabiliti dal Regolamento di attuazione.

Il Collegio elegge, nel proprio ambito, con voto segreto, il Presidente.

13.2 Il Collegio resta in carica per 5 anni, anche in corso di scioglimento anticipato del Consiglio nazionale.

13.3 Il Collegio vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Federazione e sul suo concreto funzionamento.

13.4 Il Collegio esercita il controllo contabile.

13.5 Di ciascuna verifica viene redatta relazione su apposito registro vidimato dal Presidente della F.I.d.C.

13.6 I Revisori hanno facoltà di partecipare alle riunioni di tutti gli organi della Federazione.

13.7 I Revisori possono, anche individualmente, su mandato del Collegio o del Consiglio di Presidenza, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi della Federazione riferendone, successivamente, al proprio mandante.

Art. 14 Casi di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza dalla carica

14.1 Gli incarichi nella organizzazione federale possono essere conferiti soltanto a cittadini italiani.

14.2 Tutti i dirigenti debbono essere tesserati della F.I.d.C. I dirigenti, salvo il loro ruolo all’interno della Federazione, non possono avere rapporti di lavoro subordinato, professionali né alcun rapporto professionale o commerciale con la Federazione; eventuali deroghe a quanto sopra previsto potranno essere approvate dal Consiglio nazionale.

14.3 Non possono ricoprire incarichi coloro che abbiano riportato condanne definitive per delitto doloso se non intervenuto provvedimento di riabilitazione, o sanzioni amministrative per gravi infrazioni alle leggi sulla caccia, prima che siano trascorsi almeno tre anni dall’irrogazione della sanzione. In ogni caso la causa di ineleggibilità è sottoposta ad una valutazione del Collegio dei Probiviri circa la gravità dell’illecito commesso.

14.4 Non sono eleggibili a Revisori, e se in carica decadono, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado del Presidente, dei Vicepresidenti e dei componenti del Consiglio di Presidenza e del Consiglio nazionale.

14.5 Il Presidente e i Revisori contabili nonché i membri dell’organo di giustizia, non possono ricoprire altro incarico nella Federazione e nelle Associazioni federate.

Art. 15 Ricorsi elettorali

15.1 Avverso le elezioni dei componenti degli organi centrali, è ammesso motivato ricorso, nel termine di dieci giorni, al Collegio dei Probiviri.

15.2 I ricorsi vanno depositati presso gli uffici federali ma possono anche essere trasmessi a mezzo lettera raccomandata. In questo caso fa fede, come data di deposito, la data del timbro postale di partenza.

15.3 In caso di accoglimento di ricorsi il Collegio dei Probiviri dispone la rinnovazione delle elezioni entro trenta giorni.

Art. 16 Elezioni, durata in carica dei dirigenti e dei componenti gli organi collegiali

16.1 Tutti i dirigenti della organizzazione federale ed i componenti degli organi collegiali durano in carica, salvo i casi previsti dal presente statuto, cinque anni.

16.2 I dirigenti, alla scadenza del mandato, restano in carica fino alle elezioni ed all’investitura dei nuovi eletti, svolgendo solo compiti di ordinaria amministrazione.

16.3 Tutti i dirigenti non possono essere rieletti, nella stessa carica, per più di due mandati consecutivi.

Art. 17 Provvedimenti disciplinari

17.1 Le violazioni del presente statuto, dei regolamenti federali, delle leggi e dei regolamenti relativi alla caccia ed alla tutela del patrimonio faunistico commesse dai tesserati, possono essere sanzionate con i seguenti provvedimenti disciplinari: censura, sospensione fino a tre anni, espulsione dalla F.I.d.C.

17.2 L’iniziativa dei procedimenti disciplinari a carico dei tesserati e dei dirigenti delle Associazioni federate a livello comunale e provinciale spetta agli organi delle rispettive associazioni. I relativi provvedimenti disciplinari sono di competenza del Collegio dei Probiviri a livello provinciale e, in seconda istanza, del Collegio a livello regionale.

Nei confronti dei dirigenti delle associazioni federate a livello regionale, l’iniziativa spetta ai relativi organi e la competenza per l’irrogazione dei provvedimenti disciplinari spetta, in prima istanza, al Collegio dei Probiviri regionale e, in seconda istanza, al Collegio dei Probiviri nazionale. Nei confronti dei dirigenti federali l’iniziativa spetta al Consiglio nazionale, mentre l’adozione dei provvedimenti spetta al Collegio dei Probiviri nazionale.

17.3 Il componente dell’organo giudicante che abbia interesse diretto nella vertenza deve astenersi dalla relativa decisione.

17.4 Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza la preventiva contestazione dell’addebito all’interessato; a tal fine deve essere concesso un termine di trenta giorni per il deposito di eventuali memorie difensive. Tuttavia l’organo giudicante può deliberare, in via cautelare, la sospensione dalla carica del dirigente. I provvedimenti disciplinari, da comunicarsi agli interessati mediante lettera raccomandata, devono essere motivati ed adottati a maggioranza dell’organo competente.

17.5 Nel giudizio il ricorrente ha diritto, ove lo richieda, di essere sentito personalmente dall’organismo giudicante e di essere assistito da persona di sua fiducia.

17.6 La comunicazione di tutti gli atti deve avvenire a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento.

Art. 18 Nomina di Commissari straordinari

18.1 Qualora gli organi statutari di una associazione federata vengano a trovarsi per qualsiasi causa nell’impossibilità di deliberare, ovvero abbiano compiuto gravi violazioni delle norme statutarie e/o dei regolamenti, ovvero abbiano posto in essere azioni e/o omissioni lesive degli interessi e delle finalità perseguite dalla Federazione Italiana della Caccia, il Consiglio nazionale ne procede allo scioglimento ed alla nomina di un Commissario che provvede alla gestione ordinaria ed agli atti urgenti ed indifferibili e che, nel termine di tre mesi, indice nuove elezioni.

Art. 19 Patrimonio e bilancio

19.1 Il patrimonio della F.I.d.C. è costituito dai beni mobili ed immobili risultanti dagli inventari e dai bilanci.

19.2 I beni del patrimonio della F.I.d.C., previa delibera del Consiglio nazionale, possono essere concessi in uso alle Associazioni federate o alle loro sezioni periferiche.

19.3 La gestione finanziaria ed il bilancio della F.I.d.C. sono disciplinati dal regolamento di amministrazione e contabilità deliberato dal Consiglio nazionale. È comunque espressamente previsto l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

19.4 È fatto, comunque espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

19.5 È inoltre espressamente previsto l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 20 Clausola compromissoria

20.1 I provvedimenti adottati dagli organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti di tutti i soggetti, associazioni e soci.

20.2 Le associazioni ed i soci per la risoluzione delle controversie, connesse all’appartenenza alla federazione, si impegnano ad adire preventivamente il Collegio dei Probiviri.

20.3 La mancata osservanza del presente impegno comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari.

Art. 21 Scioglimento della F.I.d.C.

21.1 Lo scioglimento della F.I.d.C. può essere richiesto dai Presidenti delle Associazioni federate che rappresentino i quattro quinti degli associati; la richiesta viene presentata al Presidente della F.I.d.C. il quale, entro trenta giorni, ha l’obbligo di convocare l’Assemblea nazionale straordinaria; in caso di mancata convocazione provvederà il Collegio dei Probiviri.

21.2 Per la costituzione dell’Assemblea è necessaria la presenza dei presidenti rappresentanti i quattro quinti degli associati e per l’approvazione della proposta di scioglimento sono necessari almeno i quattro quinti dei voti dei componenti costituenti l’Assemblea nazionale straordinaria.

21.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge e sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ad altre associazioni aventi analoghe finalità o allo Stato. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 22 Norma transitoria

22.1 Sono fatti salvi i diritti acquisti da tutte le strutture e le associazioni a livello centrale o periferico della Federazione.

22.2 Tutte le cariche federali conferite a livello centrale e periferico, ai sensi dello statuto previgente, sono confermate fino alla scadenza del mandato in corso.

21.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge e sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ad altre associazioni aventi analoghe finalità o allo Stato. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 23 Revisione ed entrata in vigore dello statuto

23.1 Lo statuto federale può essere modificato dall’Assemblea nazionale in seduta straordinaria. Le relative deliberazioni devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei presenti all’Assemblea nazionale.

23.2 Il presente statuto entrerà in vigore alla scadenza del mandato in corso.