MARCHE. IL TAR CI DÀ RAGIONE: SUCCESSO PER LA PAVONCELLA

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Affermazione al fianco della Regione per Federcaccia – unica Associazione Venatoria a costituirsi – che vede confermare ancora una volta le proprie tesi: la pavoncella può essere cacciabile e il principio di precauzione va modulato dalle Regioni

Roma, 3 giugno 2021 – Con sentenza n. 451 del 29 maggio 2021, la Sezione I del TAR Marche ha deciso in merito al ricorso presentato dall’Associazione Vittime della Caccia sul Calendario venatorio regionale 2020-2021, riguardante la caccia al moriglione e alla pavoncella. Federcaccia Nazionale e Federcaccia Marche attraverso l’Ufficio Studi e ricerche faunistiche e agro-ambientali, assistite come sempre dall’Avvocato Alberto M. Bruni, hanno sostenuto la Regione Marche nel procedimento, confutando le tesi dei ricorrenti con argomentazioni legali e tecnico scientifiche che hanno in buona parte trovato accoglimento nei Giudici Amministrativi. Di seguito alcuni punti importanti della sentenza, che auspichiamo possano guidare anche altre Regioni nella redazione dei calendari venatori per la prossima stagione:

  • È stata finalmente riconosciuta la differenza fra moriglione e pavoncella, sia per quanto riguarda la diversa classificazione AEWA, sia per il fatto che per quest’ultima è in vigore un Piano d’Azione Internazionale Multispecie con validità decennale 2018-2028, approvato da AEWA e Commissione Europea. La specie può quindi essere cacciabile, considerando che la Regione Marche ha previsto rigidi limiti di prelievo e ha motivato accuratamente e con dati e studi aggiornati il mantenimento della specie fra quelle cacciabili.
  • È stato chiarito che il “principio di precauzione”, ormai ossessivamente e impropriamente invocato in ogni ricorso dalle Associazioni Ambientaliste, deve essere di volta in volta declinato nei contenuti dalla singola Regione e il Giudice deve pronunciarsi in merito all’adeguatezza della motivazione che sostiene le scelte adottate nel calendario.
  • Aspetto importante, il TAR ha deciso di non considerare sufficienti le semplici riproposizioni del parere ISPRA da parte dei ricorrenti, stabilendo che nei ricorsi si debbano contestare le argomentazioni della Regione con altri e più forti dati scientifici, se esistenti.

Per quanto riguarda il moriglione il TAR non ha considerato sufficienti le motivazioni apportate dalla Regione Marche nella delibera, non essendovi dati regionali a supporto ed essendo la specie in uno stato più sfavorevole rispetto alla pavoncella e non esistendo un piano d’azione.

Per Federcaccia in questo, come in altri casi, unica associazione venatoria a costituirsi e di conseguenza a difendere i cacciatori su queste specie questa è un’importante vittoria e un’iniezione di fiducia per la conservazione delle proprie passioni di caccia sostenibile a tutte le specie.

Ufficio Stampa Federazione Italiana della Caccia