Assicurazioni

GARANZIE ASSICURATIVE RIFERITE ALLE TESSERE RILASCIATE DAL 01/01/2024

RIFERIMENTI
MARSH spa Sinistri Federcaccia
Casella postale 10227
CPD MILANO ISOLA
20158 MILANO
Il numero dell Call center è 02 48538894
info.fidc@marsh.com         marshadvisory.tpa@cert.marsh.it

 

Per informazioni riguardanti lo stato dei sinistri è il numero di call center è attivo nei seguenti giorni:
martedì dalla ore 9,15 alle ore 12,00
mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,00
giovedì dalle ore 9,15 alle ore 12,00

SINTESI CONDIZIONI ASSICURATIVE

GARANZIE PERSONE

NORME GENERALI

Limiti di età: la garanzia è prestata per gli iscritti che abbiano compiuto i 18 anni così come sancito dall’art.12 della legge n.157 dell’11/02/1992 e succ. Per l’esercizio del tiro a volo la suddetta età minima si intende ridotta da 18 a 14 anni compiuti. Per i possessori di Tessera Amica e Amica Plus, Tessera Amatoriale e Tessera Tartufai l’età minima si intende ridotta a 14 anni compiuti.

Validità territoriale: l’assicurazione vale per il mondo intero, salvo non operare, per la sola sezione RCT, nei casi in cui ciò implichi per gli assicuratori violazioni delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali relativamente ai “Territori oggetti di embargo, conflitti e guerre”, ossia Afghanistan, Bielorussia, Corea Del Nord, Crimea e Regioni Popolari di Doneck e di Lugansk, Cuba, Iran, Libia, Myanmar, Russia, Siria, Venezuela, Regione Popolare di Kherson e Regione Popolare di Zaporizhzhia, nonché nei confronti di società e persone giuridiche che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei predetti Paesi o Territori.

Richiamo alle leggi: l’assicurazione è operante a condizione che l’Assicurato sia munito di porto di fucile da caccia in conformità a quanto previsto dalle norme e Leggi vigenti. A parziale deroga di quanto appena esposto la copertura assicurativa infortuni e RCT sarà operante anche nel caso in cui la licenza del tesserato venga a scadere nel periodo di validità della tessera limitatamente ai seguenti punti delle attività e dei rischi assicurati:
– partecipazione a gare, prove di lavoro ed esposizioni cinofile;
– addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all’uopo destinati o autorizzati anche quando sia consentito lo sparo;
– esercizio della pesca sportiva con canna a mulinello e, comunque, con ami, nel rispetto di Leggi e regolamenti vigenti in materia;
– attività di raccolta tartufi anche indipendentemente dal possesso della licenza di caccia e/o porto di fucile (valida per tutte le tessere esclusa la Tessera Amica);
– prestazione d’opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina organizzate dalla Federazione Italiana della Caccia oppure laddove organizzate da Enti e/o Autorità pubbliche con l’adesione formale della FIDC;
– attività di protezione civile organizzata dalla FIDC secondo le disposizioni delle competenti autorità;
– operazioni di pulizia e manutenzioni delle armi;
– costruzione e/o sistemazione di capanni di caccia, intesi sia fabbricato che il terreno e le piante circostanti rientranti nell’ambito del capanno stesso;
– attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento;
resta ferma, comunque, l’esclusione di infortuni e responsabilità conseguenti e/o derivanti dall’uso di armi da fuoco.

La polizza opera anche per i cercatori di funghi (valida per tutte le tessere esclusa la Tessera Tartufai) che non siano titolari di porto d’armi uso caccia o uso sportivo.

La copertura assicurativa ha durata di un anno solare e decorre contestualmente dal momento del versamento della quota associativa a mezzo bollettino c/c postale e/o bonifico bancario, purché sia compreso nel periodo di durata della Convenzione e scade alle ore 24:00 del 365° giorno successivo (366° in caso di anno bisestile).

Interpretazione del contratto: in caso di dubbi sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all’Assicurato.

Denuncia sinistri: La denuncia del sinistro dell’Assicurato dovrà essere inviata a cura della Sezione Provinciale di Federcaccia alla Società di Gestione sinistri Marsh Advisory S.r.l., incaricata dalla Compagnia, in accordo con il Broker tramite le seguenti modalità alternative:

  • portale per la gestione online del sinistro https://www.marshaffinity.it/fidc/Sinistri.aspx;
  • specifico modulo di denuncia seguendo le istruzioni in esso contenute.

Entro 30 giorni dall’evento o dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli Art. 1913 e 1915 del Codice civile.

 

Sezione Infortuni

Oggetto dell’assicurazione: la Compagnia garantisce il pagamento delle somme pattuite per gli infortuni subiti durante l’esercizio delle attività previste in polizza.

Sono considerati infortuni anche:

a) i colpi di sole, di calore e di freddo

b) l’assideramento o il congelamento a causa di infortunio indennizzabile a termini di polizza

c) i morsi di animali in genere comprese le conseguenze del veleno dei serpenti

d) l’annegamento

e) gli infortuni sofferti per colpa grave, anche nell’uso delle armi durante l’esercizio dell’attività venatoria purché non siano effetto di violazione di norme di Legge o regolamenti inerenti alla caccia e/o all’uso di armi da fuoco

f) gli infortuni sofferti in caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana e per legittima difesa nell’esercizio delle attività coperte da assicurazione

g) gli infortuni avvenuti in conseguenza dell’uso e della guida di imbarcazioni a remi o a motore di potenza non superiore a 3 cavalli fiscali per la raccolta preda durante l’attività venatoria. Sono altresì compresi gli infortuni avvenuti in conseguenza dell’uso di imbarcazione a motore di potenza superiore a 3 cavalli fiscali sempreché l’infortunio non sia causato dall’utilizzo del motore.

Attività assicurate:

la presente assicurazione opera tutto l’anno, salvo che le leggi dello Stato in cui avviene il sinistro prevedano determinati periodi, luoghi ed autorizzazioni (licenza di caccia, porto d’armi, …) per svolgere l’attività, per gli infortuni derivanti dai rischi:

a) previsti dall’articolo 12 della Legge n. 157 dell’11.02.1992 e succ. sulla caccia;

b) derivanti dallo svolgimento delle attività della caccia e cattura autorizzata di selvatici, compresa l’attività di recupero capi abbattuti e la caccia di selezione;

c) derivanti dalla partecipazione ad esercitazioni e gare, prove di lavoro, nei campi di tiro a segno, di tiro a volo e nei percorsi di caccia, nei quagliodromi, nei fagianodromi ed in tutti gli impianti ove si esercita attività sportivo-venatoria e cinofilo-venatoria;

d) derivanti dalla partecipazione a gare, prove di lavoro ed esposizioni cinofile;

e) derivanti dallo svolgimento dell’attività di addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all’uopo destinati o autorizzati anche quando sia consentito lo sparo;

f) derivanti dallo svolgimento dell’attività di ricerca, cattura ed uccisione di viperidi ove ne risulti confermata la presenza da parte degli organi competenti;

g) derivanti dall’esercizio della pesca sportiva con canna a mulinello e comunque con ami;

h) derivanti dallo svolgimento dell’attività della caccia ai predatori sempreché autorizzata dalle competenti autorità;

i) derivanti dallo svolgimento dell’attività di raccolta tartufi, anche indipendentemente dal possesso della licenza di caccia e/o porto di fucile;

j) derivanti dallo svolgimento di prestazioni di opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina, organizzate dalla Federazione Italiana della Caccia oppure laddove organizzate da Enti e/o Autorità pubbliche con l’adesione formale della FIDC;

k) derivanti dallo svolgimento dell’attività di protezione civile organizzata dalla Federazione Italiana della Caccia secondo le disposizioni della competente Autorità;

l) derivanti dallo svolgimento dell’attività di pulizia e manutenzione delle armi;

m) derivanti dallo svolgimento dell’attività di costruzione e/o sistemazione di capanni di caccia, intesi sia il fabbricato/la struttura che il terreno e le piante circostanti rientranti nell’ambito del capanno stesso;

n) derivanti dallo svolgimento dell’attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento;

o) derivanti dallo svolgimento di prove balistiche taratura fucili a carabine;

p) derivanti dallo svolgimento di piani di controllo o altrimenti denominati e ripopolamento della fauna selvatica previsti da Enti e/o Autorità;

q) derivanti dallo svolgimento dell’attività di raccolta funghi, anche indipendentemente dal possesso della licenza di caccia e/o porto di fucile.

Relativamente alla caccia di selezione, alla caccia ai predatori e ai piani di controllo e ripopolamento di cui ai punti b), h) e p), tali attività, sempreché autorizzate dalle competenti Autorità e/o Enti, sono considerate assicurate a prescindere dai territori, dagli orari e dai periodi nei quali vengano svolte.

Caso invalidità permanente: L’indennizzo per invalidità permanente è dovuto se l’evento causa dell’invalidità stessa si verifica ed è denunciato entro la scadenza della polizza. L’indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità accertato. Qualora l’invalidità permanente accertata risulti essere di grado superiore al 70% verrà erogata l’indennità al 100%.

Cumulo delle indennità: l’indennità per ricovero e/o ingessatura è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente. L’indennità per ingessatura non è cumulabile con l’indennità per ricovero. Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro l’anno dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’assicurato muore, la Compagnia corrisponde agli eredi ed aventi diritto la differenza fra l’indennità pagata ad ogni titolo e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore o non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.

Guardie Giurate Venatorie Volontarie: per gli assicurati muniti di decreto di nomina a Guardia Giurata Ecologico Venatoria Volontaria, anche non forniti di licenza di caccia, l’assicurazione copre, oltre i rischi previsti dagli altri tipi di tessera, gli infortuni subiti durante l’espletamento delle funzioni di vigilanza per l’intera annualità assicurativa, compresi gli infortuni occorsi durante lo svolgimento delle attività e durante gli spostamenti da e per i luoghi ove l’assicurato espleta l’attività di Guardia Giurata, nonché gli infortuni derivanti da alluvioni ed inondazioni, influenze termiche ed atmosferiche. Viene riconosciuta la qualifica di assicurati alle Guardie Ecologiche e Zoofile, in possesso di Tessera GG.VV., sempreché tale attività sia esercitata da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano tale qualifica e che il loro utilizzo sia effettuato nei modi e termini previsti dalla legislazione vigente. Quanto disciplinato per le Guardie Giurate Volontarie vale anche per lo svolgimento dell’attività di vigilanza ittico venatoria per gli assicurati muniti di decreto di nomina della Provincia che contempli tale attività, anche in via esclusiva. Le garanzie assicurative operano anche relativamente all’uso delle armi da fuoco esclusivamente se prevista e regolamentata dalla legislazione vigente. Resta ferma ogni altra esclusione.

Condizione Particolare per i possessori di Tessera Amica e Amica Plus: per gli assicurati muniti di Tessera Amica e Amica Plus – anche non forniti di licenza di caccia – l’assicurazione copre i rischi previsti nel paragrafo “Attività assicurate”, fatta eccezione per gli infortuni subiti a seguito di uso e maneggio di armi da fuoco e munizioni nonché per gli infortuni occorsi durante l’esercizio dell’attività venatoria nonché per gli infortuni derivanti dalla attività di raccolta tartufi. L’assicurazione copre anche gli infortuni accaduti durante la partecipazione del proprio cane ad esposizioni/gare di agility, prove di lavoro ed esposizioni cinofile, e relativi allenamenti anche se non direttamente finalizzati alla partecipazione a gare e/o competizioni purché svolti in apposite zone; addestramento dei cani nelle apposite zone. In caso di sinistro sarà necessario presentare la ricevuta di accesso in tale luogo al momento dell’accadimento.

Condizione Particolare per i possessori di Tessera Tartufai: per gli assicurati muniti di Tessera Tartufai – anche non forniti di licenza di caccia – l’assicurazione opera per gli infortuni derivanti dallo svolgimento dell’attività di raccolta tartufi.

Condizione Particolare per i possessori di Tessera Amatoriale: per gli assicurati muniti di Tessera Amatoriale – anche non forniti di licenza di caccia – l’assicurazione copre, i rischi previsti nel paragrafo “Attività assicurate”, fatta eccezione per gli infortuni subiti a seguito di uso e maneggio di armi da fuoco e munizioni, nonché gli infortuni occorsi durante l’esercizio dell’attività venatoria, nonché per gli infortuni derivanti dall’attività di raccolta tartufi.

Sezione RCT

Oggetto dell’assicurazione: la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.

Si intende inoltre garantita la responsabilità del proprietario e/o conduttore assicurati per i danni cagionati a terzi dai cani di proprietà dell’assicurato e/o condotti dal socio e/o da terzi, nel corso della intera annualità assicurativa, sia durante l’esercizio delle attività indicate nell’articolo “Rischi assicurati”, che in qualsiasi altra occasione e luogo.

Per i titolari di Tessera Base e Base Sicilia è estesa la RCT del cane esclusivamente riferita alle attività venatorie previste dalla Legge 157 del 1992 e Leggi Regionali di disciplina.

La Compagnia si obbliga a tenere indenne la figura del caposquadra/vice-caposquadra/capobattuta, seppur la sua individuazione abbia una denominazione diversa per danni cagionati a terzi, qualora venga ravvisata la sua responsabilità organizzativa, derivante anche da eventuali obblighi previsti da normative/regolamenti durante l’attività delle battute di caccia al cinghiale.

Inoltre, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato per danni cagionati a terzi, qualora venga ravvisata la sua responsabilità organizzativa derivante anche da eventuali obblighi previsti da normative/regolamenti per l’attività di conduzione dei cani durante la caccia in braccata e la caccia di selezione e durante lo svolgimento delle attività relative ai piani di controllo e ripopolamento della fauna selvatica previsti da Enti e/o Autorità pubbliche.

Rischi assicurati:

la presente assicurazione opera per i danni causati involontariamente a terzi, per i rischi di seguito elencati e per tutto l’anno, salvo che le leggi dello Stato in cui avviene il sinistro prevedano, per svolgere l’attività, determinati periodi, luoghi ed autorizzazioni (licenza di caccia, porto d’armi, …):

a) previsti dall’articolo 12 della Legge n. 157 dell’11.02.1992 sulla caccia e succ.;
b) derivanti dallo svolgimento delle attività della caccia e cattura autorizzata di selvatici, compresa l’attività di recupero capi abbattuti e la caccia di selezione;
c) derivanti dalla partecipazione ad esercitazioni e gare, prove di lavoro, nei campi di tiro a segno, di tiro a volo e nei Percorsi di caccia, nei quagliodromi, nei fagianodromi ed in tutti gli impianti ove si esercita attività sportivo-venatoria e cinofilo-venatoria;
d) derivanti dalla partecipazione a gare, prove di lavoro ed esposizioni cinofile;
e) derivanti dallo svolgimento dell’attività di addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all’uopo destinati o autorizzati anche quando sia consentito lo sparo;
f) derivanti dallo svolgimento dell’attività di ricerca, cattura ed uccisione di viperidi ove ne risulti confermata la presenza da parte degli organi competenti;
g) derivanti dall’esercizio della pesca sportiva con canna a mulinello e comunque con ami;
h) derivanti dallo svolgimento dell’attività della caccia ai predatori semprechè autorizzata dalle competenti autorità;
i) derivanti dallo svolgimento dell’attività di raccolta tartufi, anche indipendentemente dal possesso della licenza di caccia e/o porto di fucile;
j) derivanti dallo svolgimento di prestazioni di opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina, organizzate dalla Federazione Italiana della Caccia oppure laddove organizzate da Enti e/o Autorità pubbliche con l’adesione formale della FIDC;
k) derivanti dallo svolgimento dell’attività di protezione civile organizzata dalla Federazione Italiana della Caccia secondo le disposizioni della competente Autorità;
l) derivanti dallo svolgimento dell’attività di pulizia e manutenzione delle armi;
m) derivanti dallo svolgimento dell’attività di costruzione e/o sistemazione di capanni di caccia, intesi sia il fabbricato/la struttura che il terreno e le piante circostanti rientranti nell’ambito del capanno stesso;
n) derivanti dallo svolgimento dell’attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento;
o) derivanti dallo svolgimento di prove balistiche taratura fucili a carabine;
p) derivanti dallo svolgimento di piani di controllo o altrimenti denominati e ripopolamento della fauna selvatica previsti da Enti e/o Autorità;
q) derivanti dallo svolgimento dell’attività di raccolta funghi, anche indipendentemente dal possesso della licenza di caccia e/o porto di fucile.

Relativamente alla caccia di selezione, alla caccia ai predatori e ai piani di controllo e ripopolamento di cui ai punti b), h) e p), tali attività, sempreché autorizzate dalle competenti Autorità e/o Enti, sono considerate assicurate a prescindere dai territori, dagli orari e dai periodi nei quali vengano svolte.

Estensioni e limitazioni: sono considerati terzi nei confronti dell’assicurato responsabile del danno oltre ai tesserati della contraente il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli o qualsiasi altro parente od affine dell’assicurato stesso. Fermi i diritti di rivalsa dell’assicuratore stabiliti in base a quanto disposto dall’articolo 1916 del codice civile.

Guardie Giurate Venatorie Volontarie: per gli assicurati muniti di Decreto di Nomina a Guardia Giurata Ecologico Venatoria Volontaria, rilasciato dalle istituzioni preposte dalla legge, anche non forniti di licenza di caccia – l’assicurazione copre l’eventuale responsabilità ravvisata nello svolgimento dell’attività di vigilanza cosi come prevista dalle normative/regolamenti e i rischi della circolazione nella zona ove esplica la sua attività di Guardia Giurata, su veicoli non a motore in dotazione durante lo svolgimento dell’attività e i viaggi da o per tale zona. Viene riconosciuta la qualifica di assicurati alle Guardie Ecologiche e zoofile, in possesso di Tessera GG.VV., sempreché tale attività sia esercitata da soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano tale qualifica e che il loro utilizzo sia effettuato nei modi e termini previsti dalla legislazione vigente. Quanto disciplinato per le Guardie Giurate Volontarie vale anche per lo svolgimento dell’attività di vigilanza ittico venatoria per gli assicurati muniti di decreto di nomina della Provincia che contempli tale attività, anche in via esclusiva. Le garanzie assicurative operano anche relativamente all’uso delle armi da fuoco esclusivamente se prevista e regolamentata dalla legislazione vigente. Resta ferma ogni altra esclusione.

Condizione particolare per i possessori di Tessera Amica e Amica Plus: per gli assicurati muniti di Tessera Amica e Amica Plus – anche non forniti di licenza di caccia – l’assicurazione copre i rischi previsti nel paragrafo “Attività assicurate”, fatta eccezione per tutti i danni verificatisi a seguito di uso e maneggio di armi da fuoco e munizioni, per tutti i danni occorsi durante l’esercizio dell’attività venatoria e per tutti i danni occorsi nell’attività di raccolta tartufi. L’assicurazione copre anche i danni verificatisi durante la partecipazione del proprio cane ad esposizioni/gare di agility, prove di lavoro ed esposizioni cinofile, e relativi allenamenti anche se non direttamente finalizzati alla partecipazione a gare e/o competizioni purché svolti in apposite zone; addestramento dei cani nelle apposite zone. In caso di sinistro sarà necessario presentare la ricevuta di accesso in tale luogo al momento dell’accadimento.

Condizione particolare per i possessori di Tessera Tartufai: per gli assicurati muniti di Tessera Tartufai – anche non forniti di licenza di caccia – l’assicurazione copre i danni verificatisi durante lo svolgimento dell’attività di raccolta tartufi.

Condizione particolare per i possessori di Tessera Amatoriale: Per gli assicurati muniti di Tessera Amatoriale – anche non forniti di licenza di caccia – l’assicurazione copre i rischi previsti nel paragrafo “Attività assicurate”, fatta eccezione per tutti i danni verificatisi a seguito di uso e maneggio di armi da fuoco e munizioni, per tutti i danni occorsi durante l’esercizio dell’attività venatoria e per tutti i danni occorsi nell’attività di raccolta tartufi.

GARANZIA CANE

Validità territoriale: l’assicurazione vale per il mondo intero

Richiamo alle leggi: l’assicurazione è operante a condizione che l’Assicurato sia munito di porto di fucile uso caccia in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti. A parziale deroga di quanto appena esposto la copertura assicurativa infortuni e RCT sarà operante, con le limitazioni sopra richiamate, anche nel caso la licenza del tesserato venga a scadere nel periodo di validità della tessera.

Interpretazione del contratto: in caso di dubbi sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso più favorevole all’Assicurato

Oggetto dell’assicurazione: l’Assicurazione è operante, nell’esercizio dell’attività venatoria, per la morte del cane di proprietà dell’assicurato, da chiunque condotto, esclusivamente per gli Assicurati iscritti presso il Contraente con Tessera Silver/GG.VV. Silver e Tessera Gold/GG.VV. Gold e per ferimento del cane di proprietà dell’assicurato, da chiunque condotto, con o senza necessità di abbattimento, esclusivamente per gli Assicurati iscritti presso il Contraente con Tessera Gold/GG.VV. Gold. L’assicurazione è operante a seguito del verificarsi di: a) attacco di ungulati selvatici a cui sia consentita la caccia in Italia o attacco da lupo; b) morsi di vipere e punture di insetti; c) avvelenamento; d) investimento da veicolo; e) annegamento; f) scatti di lacci o tagliole; g) ferite da taglio; h) cadute in burroni o crepacci.

L’assicurazione è anche operante, per la morte del cane di proprietà o ferimento con o senza necessità di abbattimento per i cani di proprietà dell’assicurato in occasione di: a) allenamento ed addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all’uopo destinati o comunque nelle aree e nei tempi in cui l’allenamento e addestramento sono consentiti dalle autorità competenti, anche quando sia consentito lo sparo; b) partecipazione a gare, prove di lavoro ed esposizioni cinofile; c) attività di raccolta funghi; d) attività di raccolta tartufi.

Sono equiparati ai cani iscritti all’ENCI e in possesso di qualifica, i cani iscritti ad un Libro Genealogico estero riconosciuto dalla FCI.

Il rimborso di spese relative a cure veterinarie non è previsto in caso di morte del cane, ancorché relativo al medesimo evento.

Le indennità alle quali si fa riferimento per il caso di morte si intendono ridotte del 50% per i cani di età inferiore ai 2 anni o superiore a 8 anni.

L’assicurazione è operante anche durante l’allenamento del cane svolto nelle apposite zone, anche se non finalizzato alla partecipazione a competizioni canine. In caso di sinistro sarà necessario presentare la ricevuta di accesso in tale luogo al momento dell’accadimento.

L’assicurazione è altresì operante per la morte o ferimento con o senza necessità di abbattimento per i cani da recupero e da traccia di proprietà dell’Assicurato nello svolgimento di tale attività. Si precisa anche che l’assicurazione è operante per la morte o ferimento con o senza necessità di abbattimento per i cani da tana di proprietà dell’Assicurato nello svolgimento della loro specifica attività.

Condizione particolare per i possessori di Tessera Tartufai: l’assicurazione è operante, nell’esercizio dell’attività di ricerca e raccolta tartufi, per la morte e per il ferimento del cane di proprietà, da chiunque condotto, con o senza necessità di abbattimento, a seguito del verificarsi degli eventi indicati dalla lettera a) alla lettera h) nel paragrafo “Oggetto dell’assicurazione”.

L’assicurazione è anche operante, per la morte del cane di proprietà o ferimento con o senza necessità di abbattimento per i cani di proprietà dell’assicurato in occasione di allenamento ed addestramento (finalizzati alla raccolta di tartufi) di cani nelle apposite zone e su terreni all’uopo destinati o comunque nelle aree e nei tempi in cui l’allenamento e addestramento sono consentiti.

Condizione particolare per i possessori di Tessera Amica Plus: l’assicurazione è operante, durante la partecipazione a manifestazioni e gare di agility, gare/prove di lavoro ed esposizioni cinofile e relativi allenamenti, per la morte e per il ferimento del cane di proprietà, da chiunque condotto, con o senza necessità di abbattimento, a seguito del verificarsi di: a) morsi di vipere e punture di insetti; b) avvelenamento; c) investimento da veicolo; d) annegamento; e) ferite da taglio; f) sinistri durante la partecipazione a manifestazioni, esposizioni, gare di agility e cinofilia sportiva e dei relativi allenamenti. Per i tesserati possessori della Tessera Amica Plus l’assicurazione è operante anche durante l’allenamento del cane svolto nelle apposite zone, anche se non finalizzato alla partecipazione a competizioni canine; addestramento dei cani nelle apposite zone. In caso di sinistro sarà necessario presentare la ricevuta di accesso in tale luogo al momento dell’accadimento.

OPZIONE PIU’ CANI

Per i possessori di Tessera Silver con cane/GG.VV. Silver è possibile assicurare un ulteriore cane alle stesse condizioni e indennità assicurate previste nella sezione “Indennità Assicurate” a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo come indicato nella Sezione Premi.

Per i possessori di Tessera Gold con cane/GG.VV. Gold è possibile assicurare ulteriori due cani alle stesse condizioni e indennità assicurate previste nella sezione “Indennità Assicurate” a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo come indicato nella Sezione Premi.

I cani assicurati con tale opzione (sia per la Tessera Silver con cane/GG.VV. Silver che Gold/GG.VV. Gold) devono essere di proprietà dell’assicurato e devono essere preventivamente identificati tramite microchip al momento dell’attivazione dell’opzione scelta.

ASSICURAZIONE FALCO, POIANA, GUFO REALE, AQUILA REALE DA CACCIA, ASTORE E SPARVIERE

È operante l’assicurazione per la morte del falco, della poiana, del gufo reale e dell’aquila reale, dell’astore e dello sparviere di proprietà degli assicurati con Tessera Gold durante l’attività venatoria, l’addestramento, i raduni, le mostre e le manifestazioni.

Le fattispecie assicurate sono:

a) attacco di ungulati selvatici a cui sia consentita la caccia in Italia o attacchi da lupo
c) morsi di vipere e punture di insetti
d) avvelenamento
e) investimento da veicolo
f) annegamento
g) scatti di lacci e tagliole
h) ferite da taglio
i) cadute in burroni o crepacci
l) folgorazione su cavi e/o tralicci elettrici;
m) urti contro oggetti sospesi (cavi elettrici, fili, recinzioni, etc.);
n) impatto contro oggetti (alberi, vetrate, auto, macchine agricole, etc.);
o) morsicature da cani (da caccia e non);
p) aggressione di animali selvatici/predatori alati.

OPZIONE CAPANNO E RICHIAMI VIVI

Fermo che per Capanno si intende un fabbricato/una struttura comunque costruita adibita sia ad appostamento fisso che ad appostamento temporaneo, che viene sempre comunicata all’Ente competente, l’opzione Capannisti prevede l’attivazione delle seguenti garanzie:

Incendio del capanno indennizza i danni materiali e diretti causati al capanno e al suo contenuto, di cui l’assicurato è titolare, come da permesso rilasciato dalle Autorità preposte, conseguenti a tentato furto, incendio, scoppio e atti vandalici.

Furto dei richiami vivi rimborsa l’assicurato per il furto di richiami vivi legittimamente detenuti nell’abitazione dell’assicurato o nei locali adibiti a capanno e nelle relative strutture facenti parte dell’appostamento di cui l’assicurato è titolare, come da permesso rilasciato dalle Autorità preposte.

Morte di richiami vivi rimborsa l’assicurato per la morte degli uccelli da richiamo, la cui legittima detenzione sia documentata, a seguito di attacco di rapaci, roditori ed altri animali predatori.

TUTELA LEGALE

Oggetto dell’assicurazione: La Compagnia assicura nei limiti del massimale indicato in polizza gli oneri relativi all’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi delle Persone assicurate

Per tali si intendono i soci iscritti alla Federcaccia alla data del sinistro o del fatto costituente reato nell’ambito dell’esercizio della caccia e/o dell’attività sportiva attinente all’uso di arma da fuoco.

Le spese rientranti nella garanzia assicurativa sono:
– spese per l’assistenza stragiudiziale e giudiziale, in ogni sua fase e grado del procedimento;
– spese per l’intervento di legale;
– spese di un Perito nominato dall’Autorità Giudiziaria (CTU);
– spese di un consulente tecnico di parte, previo consenso della Compagnia;
– spese di giustizia;
– spese liquidate alla Controparte in caso di soccombenza;
– spese conseguenti a una transazione autorizzata dalla Compagnia;
– spese per l’accertamento sulla dinamica, soggetti e modalità del sinistro;
– spese per indagini e/o investigazioni per la ricerca di prove a difesa;
– spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
– spese per l’escussione dei testimoni limitatamente alle sole spese di viaggio

Persone e rischi assicurati

L’assicurazione viene prestata a favore degli associati durante l’esercizio dell’attività venatoria o di altre attività attinenti all’uso di armi da fuoco, anche in relazione a fatti accaduti durante i trasferimenti dalla dimora o residenza della persona assicurata al luogo di caccia e viceversa.

Le garanzie valgono per i seguenti casi:

1. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, per fatti o eventi connessi allo svolgimento dell’attività di cacciatore e/o attinenti all’attività sportiva relativa all’arma da fuoco, purché venga pronunciata nei confronti dell’assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tal caso la Compagnia rimborserà le spese quando la sentenza sia passata in giudicato.
2. la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi e per le contravvenzioni di cui all’art. 30, della legge 157 del 11 febbraio 1992, purché venga pronunciata nei confronti dell’assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tal caso la Compagnia rimborserà le spese quando la sentenza sia passata in giudicato.
Resta fermo l’obbligo dell’Assicurato di procedere alla denuncia del sinistro nei termini contrattualmente previsti.
3. procedimenti instaurati per la violazione degli articoli 727 (abbandono di animali) e 544 ter (maltrattamento di animali) del Codice Penale. La garanzia vale purché venga pronunciata nei confronti dell’assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tal caso la compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.
4. le spese legali per il ricorso in sede amministrativa avverso il provvedimento di sospensione della licenza del porto di fucile per uso di caccia, disposto ai sensi dell’articolo n. 32 legge 11/02/1992 n. 157 la garanzia rimane subordinata all’accoglimento del ricorso presentato dall’assicurato. Allorché la violazione riguardi le ipotesi di cui alle lettere a), c ), d), f) dell’art. 30 della legge 157/92, la garanzia rimane subordinata alla pronuncia in sede penale di sentenza irrevocabile di proscioglimento.
La garanzia non risulta operante a seguito di ritiro/sospensione del porto d’armi per reiterato uso di richiami non autorizzati (articolo 32 comma 1 lettera a) relativamente ai fatti previsti all’Articolo 30 comma 1 lett. h).
5. difesa in sede penale per fatti derivanti dall’uso e dalla detenzione di armi da caccia, nonché delle munizioni , quali ad esempio l’omessa custodia di armi, ai sensi dell’art. 20 e 20 bis, comma 2, della legge 110/75, nonché gli articoli del codice penale riguardanti la detenzione di armi e l’introduzione di armi nel parco, ai sensi dell’art. 30/1 e 13/3 lett. f) della legge 394/91 in tema di aree protette, purché venga pronunciata nei confronti dell’assicurato sentenza irrevocabile di proscioglimento. In tal caso la compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.
6. azione legale di dissequestro del fucile da caccia, nonché delle munizioni a seguito di imputazione della legge 110/75, con esclusione di tutte le altre ipotesi. L’operatività della garanzia è subordinata all’accoglimento del ricorso presentato dall’assicurato.
7. azione in sede civile per richiesta di risarcimento dei danni subiti per fatto illecito di terzi, anche se associati alla FIDC. Nella garanzia rientra l’azione per il recupero dei danni subiti dalle persone assicurate, sia fisici che quelli alla loro attrezzatura da caccia e quelli agli animali necessari allo svolgimento dell’attività venatoria.
8. nei casi in cui il procedimento penale o contravvenzionale si concluda con sentenza di condanna ma con un cambio di imputazione rispetto al reato inizialmente contestato, le garanzie sono operanti con un sottomassimale di € 600,00 per sinistro e con il limite di € 10.000,00 per anno assicurativo.
9. estensione della copertura assicurativa in ambito penale per il reato ex art. 589 del Codice Penale (Omicidio Colposo) in ambito venatorio, anche nell’ipotesi in cui il procedimento si concluda con una sentenza di condanna con un massimale garantito pari ad € 5.000,00 per sinistro.
10. la copertura assicurativa è da intendersi operante anche nei casi in cui il procedimento penale a carico della persona assicurata si concluda con una Sentenza di proscioglimento o un Decreto di archiviazione in fase di indagini preliminari per particolare tenuità del fatto.

Estensioni di garanzia: a) in relazione ai procedimenti penali previsti ai precedenti punti 1,2,3 e 5 in caso di definizione del procedimento con decreto di archiviazione, se l’archiviazione è disposta per manifesta infondatezza della notizia del reato ex art 408 c.p.p., la Compagnia provvederà a rimborsare le spese sostenute dall’Assicurato. Nei casi di decreti di archiviazione emessi per una causa di estinzione del reato la garanzia non è operante, fatta eccezione per i casi di depenalizzazione del reato per i quali, se viene prevista una sanzione amministrativa, valgono le condizioni previste al precedente punto 4; b) nel caso in cui l’assicurato sia sottoposto a procedimento penale per più imputazioni, in caso di assoluzione parziale, la garanzia sarà applicata in maniera proporzionale; c) in relazione ai ricorsi in sede amministrativa previsti al precedente punto 4 la garanzia opera anche in caso di accoglimento del ricorso presentato per ottenere una riduzione della sanzione e non l’abrogazione totale della stessa; d) in relazione all’azione civile per la richiesta di risarcimento danni subiti dall’Assicurato per fatto illecito di terzi la garanzia è sempre operante, indipendentemente dall’esito della vertenza.

Massimale. Le garanzie previste dalla polizza operano sino a un massimale di euro 15.000,00 per sinistro, senza limite annuo.

Esclusioni: in relazione ai rischi assicurati l’assicurazione non è prestata per i procedimenti aventi ad oggetto:

– fatti conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o da impiego di sostanze radioattive;
– vertenze di diritto civile nascenti da presunte inadempienze contrattuali dell’assicurato e/o di controparte;
– violazioni derivanti da fatto doloso dell’Assicurato salvo quanto disposto in merito dall’articolo n. 2 “Persone e rischi assicurati”;
– vertenze relative a beni immobili;
– fatti originati dalla proprietà o l’uso di veicoli a motore o della navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24/12/69 n. 990 e successive modificazioni.
L’assicurazione non è prestata inoltre per:
– il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
– il pagamento di oneri di natura fiscale, spese di registrazione e di pubblicazione della sentenza nonché quelle connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Estensione Territoriale: la garanzia si riferisce a controversie relative a fatti avvenuti in Europa ed il cui procedimento in caso di giudizio, si svolga innanzi all’Autorità Giudiziaria di uno Stato Europeo.

Le garanzie assicurative valgono con esclusione di Paesi o zone in cui siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

Quanto sopra indicato è una sintesi delle condizioni della Convenzione assicurativa stipulata da Federcaccia per il tesseramento 2024. Qualora fossero necessari maggiori dettagli, si prega di fare riferimento a Federcaccia Nazionale.