FIDC CALABRIA. UN CALENDARIO EQUILIBRATO, MA NON ESENTE DA CRITICHE

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In un comunicato congiunto, la Federazione Italiana della Caccia e l’Italccacia regionali esprimono le proprie considerazioni in merito al Calendario Venatorio Regionale diffuso nella serata di ieri, 8 agosto. Di seguito il testo integrale della nota.

Dopo un lungo procedimento avviato già dallo scorso mese di aprile, finalmente nella giornata di ieri la Giunta Regionale ha approvato il Calendario Venatorio per la stagione 2024-2025. La pubblicazione dell’atto contribuisce a fare chiarezza e risponde alle tante incertezze che ogni anno sorgono su questa complessa materia, non ultime quelle scaturite a seguito di un tendenzioso comunicato di alcune associazioni ambientaliste di qualche giorno fa, che trionfalmente comunicava un posticipo dell’apertura della stagione, circostanza ora smentita con l’approvazione dell’unico atto che stabilisce tempi e modalità di esercizio della caccia

Lungo e articolato l’iter di approvazione, avviato nei mesi scorsi e nel quale immediatamente era stata formalizzata la  proposta tecnica congiunta dalle Associazioni Venatorie regionali FEDERCACCIA e ITALCACCIA, consolidata da atti e dati tecnico-scientifici e giuridici, predisposti dalla Regione Calabria con i contributi particolari e di dettaglio dell’Ufficio Studi e Ricerche di Federcaccia, discusse ed esaminate attraverso varie riunioni della Consulta Faunistico-Venatoria, cui hanno partecipato attivamente e fornito contributi anche le altre associazioni e gli altri portatori d’interesse.

In sintesi, sono previste 6 giornate di preapertura, fissate nei giorni 1, 7, 8, 11, 12 e 14 settembre, che vedranno consentite nella sola giornata del 1° settembre il prelievo di tortora, colombaccio, gazza, cornacchia grigia e ghiandaia, con la possibilità dell’utilizzo dei cani da riporto. Nelle successive due giornate (7 e 8 settembre) colombaccio, gazza, cornacchia grigia e ghiandaia, mentre nelle ultime due giornate (11 e 12 settembre) saranno cacciabili sempre colombaccio, gazza, cornacchia grigia e ghiandaia, oltre alla quaglia, con l’ausilio del cane da ferma, da cerca e da riporto. Il 14 settembre colombaccio, gazza, cornacchia grigia e ghiandaia.

È invariata la data di apertura generale alla terza domenica di settembre (15 settembre) con chiusura al 30 gennaio per anatidi, beccaccino, frullino, rallidi e volpe.

Mantenute inalterate le date di prelievo dei turdidi, con apertura 2 ottobre e chiusura 30 gennaio, mentre per la beccaccia il periodo va dal 9 ottobre al 30 gennaio, grazie al contributo dei dati scientifici raccolti con la telemetria satellitare con progetti FIdC e da altre pubblicazioni scientifiche.

Mantenute le date 2 ottobre – 30 dicembre per il prelievo dell’allodola, con i prelievi previsti dal vigente Piano di Gestione Nazionale, e dal 15 settembre al 30 novembre per il merlo (per la data di chiusura si è chiesta modifica al 31 dicembre); sempre dal 15 settembre al 30 novembre è il periodo di prelievo del fagiano.

Oltre alla fase di preapertura, il colombaccio sarà cacciabile continuativamente dal 15 settembre al 30 dicembre in forma vagante e/o appostamento e dal 1° gennaio al 16 gennaio esclusivamente da appostamento. La gazza si potrà cacciare continuativamente dal 15 settembre al 16 gennaio. Il prelievo della cornacchia grigia e della ghiandaia sarà consentito dal 2 ottobre al 16 gennaio.

Come consolidato dalla recente giurisprudenza, per le specie inserite in preapertura, le date di apertura/chiusura devono essere obbligatoriamente adeguate alle ultime sentenze della Corte Costituzionale sull’applicazione rigorosa dell’arco temporale massimo previsto dalla L. n. 157/92, con anticipazione quindi della data di chiusura della caccia.

La caccia alla lepre sarà consentita dal 15 settembre al 15 dicembre.

Per la specie cinghiale dal 3 ottobre al 2 gennaio. Questo in attesa che la Regione, con un successivo provvedimento già annunciato, recepisca la recente modifica dell’art. 18 della L. n. 157/92, introdotta dal DL “Agricoltura”, e ottenga i pareri eventualmente necessari, estendendo l’arco temporale di caccia al cinghiale sino al 31 gennaio.

Si ricorda che per quanto riguarda le zone soggette a restrizioni per la PSA il Calendario venatorio soggiace alla prevalente normativa europea e all’attuale conseguente Ordinanza n. 2, del 10 maggio 2024 del Commissario Straordinario nazionale alla Peste Suina Africana, che purtroppo dispone il divieto di caccia al cinghiale (in qualsiasi forma) su tale territorio. Pertanto, allo stato delle conoscenze ed in attesa di ulteriori provvedimenti, nel territorio metropolitano di Reggio Calabria la caccia al cinghiale, anche in braccata, è consentita nella sola “zona di sorveglianza” (restrizione I) della PSA.

Mentre si ribadisce l’urgenza che nelle zone soggette a restrizioni II e III si avvii l’attività di “depopolamento” del cinghiale (attività tecnica di controllo, quindi per tale ragione non inserita nel calendario), si riafferma che ciò avvenga con il supporto delle squadre di caccia al cinghiale, con minibattuta e/o “girata” formate da cacciatori/bioregolatori con l’impiego fino a tre cani. Contestualmente si sollecita la Regione Calabria e gli ATC, per quanto di competenza, all’adozione delle misure previste dal DCA n. 33/2024 “Piano di eradicazione della PSA”, sia dall’Ordinanza n. 2/2024, per realizzare un appropriato controllo della specie specialmente nelle zone di restrizione II e III del territorio metropolitano di Reggio Calabria.

È importante sottolineare che nelle zone soggette a restrizioni sarà comunque possibile effettuare tutte le altre forme di caccia, pur con gli accorgimenti previsti dall’Ordinanza 2/2024 (in particolare di biosicurezza), sia individuali che collettive, in questo caso, con le limitazioni di un massimo tre cacciatori e l’uso massimo di tre cani complessivi.

Per quanto riguarda l’addestramento e allenamento dei cani questo è consentito già dalla pubblicazione del Calendario venatorio fino al 10 settembre, eccezion fatta, come è ovvio, per le giornate di preapertura sopra indicate.

Diamo atto all’Assessore Gallo, al Dipartimento Agricoltura e all’Ufficio Caccia del lavoro svolto e di aver accolto buona parte delle proposte formulate in sede di Consulta per quanto riguarda le specie e i tempi di caccia.

In riferimento al Decreto VIncA, che ha effetto sulle Aree della Rete Natura 2000, riteniamo che permanga priva di giustificazione la circostanza che ben 15 ZSC sul territorio regionale restino inibite all’attività venatoria: 5 in provincia di Cosenza, 2 in provincia di Crotone, 1 in provincia di Vibo, 5 in provincia di Reggio Calabria.

Il divieto assoluto di caccia in queste 15 aree ZSC non trova giustificazione, considerando che tali zone sono designate ai sensi della Direttiva Habitat, che non riguarda la tutela degli uccelli, ma di determinati habitat. Inoltre, non sono riportate nelle motivazioni le presunte influenze negative dell’attività venatoria sugli habitat o sulle specie animali diverse dagli uccelli. Anzi, a titolo di esempio, per la ZSC “Fiumara Melito”, il Decreto Dirigenziale n. 11011/2020 sancisce a chiare lettere: “l’attività venatoria non provoca nessun tipo di minaccia”.

Anche l’analisi dell’elenco delle ZSC inibite alla caccia non riporta elementi tecnici che supportino il divieto di caccia imposto, mentre si considera del tutto singolare la prescrizione di divieto di caccia alla tortora nelle aree Rete Natura 2000, considerato che rispetto all’anno scorso è vigente il Piano nazionale di gestione, con la sola prescrizione della riduzione del prelievo e nessuna menzione di limitazioni da imporre nei siti Natura 2000.

Riteniamo, inoltre, assolutamente ingiustificato e gravemente lesivo, l’aver esteso indistintamente a tutti i siti Natura2000 della regione l’apertura della caccia al 2 ottobre, derogando così dalle casistiche ben circoscritte e uniformi disposte a livello nazionale dal Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007, salvo poi, paradossalmente, intimare che “Vengano rigorosamente rispettati” i criteri stabiliti dallo stesso DM 17 ottobre 2007, e introducendo una tipologia generale di divieto non prevista da nessuna norma inerente i siti Natura2000.

Tale complessivo approccio sulla Vinca, prevaricante e poco lungimirante, non può che definirsi puramente ideologico nei confronti dell’attività venatoria e di fatto penalizzerà molti cacciatori calabresi, in un momento in cui la collaborazione dei cacciatori dovrebbe essere considerata preziosa per l’indispensabile ruolo che essi possono svolgere nelle attività di depopolamento del cinghiale, nella eradicazione della PSA e nella lotta alle specie aliene, anche all’interno delle aree protette.

Al netto delle considerazioni pesantemente critiche sulla VIncA, si reputa quello deliberato un calendario sostanzialmente equilibrato, che in linea generale risponde alle attese e che soprattutto ha tenuto conto dei risultati scaturiti dai tavoli di confronto e concertazione. (Federcaccia Calabria – Italcaccia Calabria)